Termini e condizioni generali
Condizioni generali di vendita e consegna in vigore dal 01/2017
I. Contenuto del contratto
1. Le offerte del venditore sono sempre non vincolanti. Gli ordini verranno elaborati solo dal venditore poi legalmente vincolanti accettati una volta confermati.
2. Tutte le vendite vengono concluse solo per quantità di consegna, articoli, qualità e prezzi fissi specifici. Eventuali modifiche nell'ambito dell'ordine effettuato sono consentite solo previo accordo reciproco.
3. Le consegne vengono effettuate in beni venduti conformi al tipo, per cui le informazioni corrispondono al valore medio. Restano riservate eventuali deviazioni entro le specifiche specificate dal produttore.
II. Consegna
1. In caso di forza maggiore, agitazioni sindacali, provvedimenti ufficiali, scioperi, serrate, penuria di materie prime, sommosse, guerre e interruzioni operative non imputabili a noi che siano durate o si prevede durino più di una settimana, la consegna o il periodo di accettazione verrà automaticamente prolungato per la durata dell'impedimento, al massimo ma prolungato di 5 settimane. Tuttavia, la proroga non avrà luogo se la controparte non viene immediatamente informata del motivo dell'impedimento non appena risulta che i termini sopra indicati non possono essere rispettati.
2. Se la consegna o l'accettazione non avviene in tempo, l'altra parte contraente può recedere dal contratto. Tuttavia, è necessario comunicarlo per iscritto almeno due settimane prima di esercitare il diritto di recesso.
3. Se l'impedimento è durato più di 5 settimane e l'altra parte contraente non viene informata immediatamente su richiesta che la consegna o l'accettazione avverranno in tempo, l'altra parte contraente può recedere immediatamente dal contratto.
4. Le consegne ammontano generalmente fino ad un valore netto della merce di 750,00 Euro franco fabbrica.
5. Sono consentite consegne parziali.
6. Sono escluse richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente per ritardata consegna, a meno che non siano attribuibili a grave negligenza o dolo da parte del venditore o dei suoi dipendenti.
7. Se l'acquirente ritarda nell'accettazione o viola altri obblighi di collaborazione, il venditore ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti, comprese eventuali spese aggiuntive. In questo caso, il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale dell'oggetto acquistato passa anche all'acquirente in caso di mora nell'accettazione.
8. La spedizione avviene tramite trasporto dal magazzino.
9. L'obbligo di consegna dell'acquirente è adempiuto quando la merce lascia la fabbrica, il magazzino o quando viene consegnata ad uno spedizioniere. A questo punto tutti i rischi passano all'acquirente.
10. Le transazioni fisse non vengono eseguite.
III. Garanzia e responsabilità
1. Le denunce di difetti devono pervenire al venditore immediatamente per iscritto al più tardi entro 14 giorni dal ricevimento della merce e, in caso di difetti che non sono stati rilevabili nonostante un attento controllo, al più tardi entro 8 giorni dalla scoperta del difetto, indicando la data dell'ordine, la data della fattura, la fattura e il numero di spedizione. Ciò vale anche per le transazioni commerciali con non commercianti se sono presenti difetti evidenti. In nessun caso l'acquirente ha il diritto di richiedere commissioni di elaborazione.
2. Se nell'oggetto acquistato è presente un difetto di cui è responsabile il venditore, questi ha il diritto di fornire una sostituzione. Se il venditore non vuole o non può effettuare una consegna sostitutiva oppure se la consegna sostitutiva fallisce, l'acquirente ha il diritto, a sua discrezione, di recedere dal contratto o di esigere una corrispondente riduzione del prezzo d'acquisto. Sono escluse richieste di risarcimento danni, a meno che non siano basate su negligenza grave o dolo. L'esclusione di responsabilità non si applica se l'acquirente fa valere richieste di risarcimento danni per inadempimento dovuto all'assenza di una caratteristica garantita.
3. Il venditore non è responsabile per danni derivanti da un uso o conservazione impropri o impropri dei prodotti.
4. La consulenza sulla tecnologia applicativa in forma verbale, scritta e tramite test viene fornita in base allo stato attuale delle conoscenze del venditore e dei suoi produttori. Tuttavia, ciò non ti esonera dal controllare tu stesso i prodotti consegnati dal venditore per determinarne l'idoneità ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei prodotti esulano dal controllo del venditore e sono quindi di esclusiva responsabilità dell'acquirente. Eventuali diritti di proprietà intellettuale esistenti di terzi devono essere presi in considerazione. I produttori del venditore garantiscono la perfetta qualità dei loro prodotti in conformità con le condizioni generali di vendita e consegna da loro utilizzate.
IV. Reclami
L'acquirente si impegna a controllare attentamente tutte le etichette e i contrassegni e, in caso di dubbio, a sottoporre i prodotti chimici a test di laboratorio. Se la merce consegnata è stata combinata, mescolata o lavorata, i reclami non possono più essere presi in considerazione se ci si può ragionevolmente aspettare che l'acquirente abbia controllato la merce in anticipo.
V. Imballaggio
1. Le consegne vengono effettuate a partire da un valore netto della merce di 750 euro compreso l'imballo, a meno che questo non sia espressamente previsto in comodato d'uso.
2. I materiali di imballaggio forniti in prestito dovranno essere restituiti dall'acquirente nel più breve tempo possibile, porto franco.
3. Per i pacchi di piccole dimensioni si applicano supplementi.
4. Se vengono elaborati prodotti contrassegnati da marchi, l'uso del marchio in relazione al prodotto così fabbricato è consentito solo previo consenso scritto dell'azienda responsabile.
VI. Calcolo e pagamento
1. Il calcolo viene effettuato il giorno della consegna ai prezzi di listino validi in quel giorno più IVA. In caso di aumento del prezzo l'acquirente può recedere dal contratto. Sono escluse ulteriori rivendicazioni. L'acquirente non ha il diritto di compensare o far valere diritti di ritenzione contro le richieste del prezzo di acquisto a meno che la domanda riconvenzionale non sia indiscussa o legalmente stabilita.
2. Gli importi delle fatture fino a 750 euro possono essere riscossi in contrassegno. In caso contrario, gli importi fatturati dal venditore dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla data della fattura. Se il pagamento viene effettuato oltre la data di scadenza e viene emesso un sollecito, verranno addebitati gli interessi di mora. Verrà addebitato il 5% sopra il rispettivo tasso d'interesse di base, a meno che l'acquirente non possa dimostrare un danno inferiore. Ci riserviamo il diritto di richiedere maggiori danni causati dal ritardo.
3. Fino ad un valore netto delle merci pari a Il venditore applica un supplemento una tantum per piccole quantità di 250,00 Euro per ordine. 25,00 euro.
4. Gli sconti, le spese bancarie nonché i costi per spedizioni urgenti ed espresse sono a carico dell'acquirente.
5. I pagamenti vengono sempre utilizzati per saldare le voci di debito più vecchie scadute più gli interessi maturati sulle stesse.
6. Non sono ammessi sconti in contanti, a meno che le parti contraenti non abbiano concordato diversamente per iscritto.
7. Prima del pagamento degli importi dovuti della fattura, compresi gli interessi di mora, il venditore non è obbligato ad effettuare ulteriori consegne in base a qualsiasi contratto in corso. Se l'acquirente è in mora con i pagamenti dovuti o si verifica un significativo deterioramento delle sue condizioni finanziarie, il venditore può esigere pagamenti in contanti prima della consegna della merce per consegne in sospeso da qualsiasi contratto in corso, oppure la merce può essere consegnata senza rispetto delle termini di pagamento Consegna dei limiti massimi di importo della fattura in contrassegno.
8. Il pagamento viene effettuato in contanti, assegno, bonifico bancario. Gli assegni sono accettati solo come pagamento.
9. Se si tratta di consegne per l'esportazione, le consegne agli esportatori vengono effettuate solo dietro pagamento anticipato e agli importatori esteri solo dietro pagamento anticipato o lettera di credito confermata irrevocabilmente.
10. Il venditore ha il diritto di fatturare elettronicamente i propri servizi. L'acquirente acconsente all'invio delle fatture elettroniche, in particolare via e-mail.
VII. Riserva di proprietà
1. La merce consegnata resta di proprietà del venditore fino al pagamento di tutti i crediti del venditore, compresi quelli futuri. Tuttavia, l'acquirente può vendere o elaborare ulteriormente la merce nell'ambito delle normali operazioni commerciali. È esclusa la costituzione in pegno o la cessione della merce a titolo di garanzia a favore di terzi senza il consenso del venditore. Se questi beni vengono sequestrati da terzi, l'acquirente deve avvisare immediatamente il venditore.
2. In caso di trattamento e successiva vendita si applica la seguente aggiunta:
a) Con la sospensione dei pagamenti o con l'apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio dell'acquirente termina il diritto dell'acquirente di trattare e vendere la merce riservata nell'ordinaria attività commerciale. In questo caso l'acquirente è tenuto a restituire la merce riservata non lavorata alla prima richiesta del venditore. Il venditore accrediterà all'acquirente il ricavato della merce riservata restituita e lavorata che ottiene attraverso il miglior utilizzo possibile (§ 254 BGB). Una revoca o una richiesta di restituzione della merce riservata non lavorata da parte del venditore non costituisce un recesso dal contratto di acquisto.
b) Non è consentito costituire in pegno o trasferire in garanzia la merce riservata o i crediti ceduti.
c) Con la lavorazione della merce riservata l'acquirente non acquisisce la proprietà della nuova cosa ai sensi del § 950 del Codice civile tedesco (BGB). La lavorazione viene eseguita dall'acquirente per conto del venditore senza che il venditore possa incorrere in alcuna responsabilità. Se la merce riservata viene trasformata, il venditore acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto per un importo pari al valore della fattura della merce riservata che è stata trasformata nel nuovo oggetto.
d) L'acquirente cede sin d'ora al venditore il credito derivante dalla rivendita della merce riservata, nella misura in cui la merce è stata lavorata. La cessione è limitata all'importo del valore della fattura della merce riservata che è stata trasformata nel nuovo articolo.
e) Il venditore non riscuoterà i crediti ceduti finché l'acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento. L'acquirente è tuttavia obbligato, su richiesta, a indicare al venditore i debitori terzi e ad avvisarli della cessione. Ha il diritto di riscuotere lui stesso il credito purché adempia ai suoi obblighi di pagamento e il venditore non gli dia altre istruzioni.
f) La riserva di proprietà rimane in vigore anche se singoli crediti del venditore sono inclusi in una fattura corrente e il saldo è stato redatto e riconosciuto; a meno che il saldo non sia equilibrato.
g) Il venditore si impegna a svincolare le garanzie che gli spettano secondo le disposizioni di cui sopra nella misura in cui il loro valore, tenuto conto del valore aggiunto dall'acquirente, supera di oltre il 10% i crediti da garantire %.
h) Eventuali pignoramenti devono essere immediatamente comunicati al venditore, indicando il creditore pignoratizio.
i) L'acquirente è tenuto non appena ha sospeso il pagamento, vale a dire subito dopo l'annuncio della sospensione del pagamento, a fornire al venditore un elenco delle merci ancora soggette a riserva di proprietà, anche nella misura in cui sono state stati elaborati e un elenco dei crediti nei confronti dei debitori terzi Per inviare gli accrediti delle fatture.
j) Se il venditore assume obblighi eventuali nell'interesse dell'acquirente (pagamento di assegni/fatture), la riserva di proprietà estesa ed estesa rimane in vigore fino a quando il venditore non è completamente liberato da tali responsabilità.
VIII. Risoluzione delle controversie
Le controversie derivanti dal contratto saranno decise dal tribunale ordinario a meno che le parti non concordino un arbitrato. Per il rapporto contrattuale si applica esclusivamente il diritto tedesco; è esclusa l'applicazione del diritto internazionale delle vendite.
IX. Forma scritta
Le condizioni fissate dall'acquirente al momento dell'ordine nonché eventuali accordi aggiuntivi tra le parti sono efficaci per il venditore solo se sono espressamente riconosciute in una conferma d'ordine o se sono disponibili conferme scritte separate da parte del venditore. Gli accordi verbali non sono validi. L'annullamento del requisito della forma scritta richiede anche la forma scritta.
X. Collisione con i Termini e condizioni dell'acquirente
Per il contratto si applicano esclusivamente le condizioni generali del venditore. Altre condizioni non diventano parte integrante del contratto, anche se il venditore non si oppone espressamente ad esse.
XI. Luogo di adempimento e foro competente
Il luogo di adempimento per tutti i servizi derivanti dal contratto di fornitura è Wendelstein. Foro competente (anche per crediti cambiari e assegni) per entrambe le parti è il tribunale distrettuale di Schwabach o il tribunale regionale di Norimberga, a condizione che l'acquirente sia un commerciante registrato. Lo stesso vale per i rapporti d'affari con non commercianti se l'acquirente convenuto trasferisce la sua residenza o la sua dimora abituale all'estero dopo la conclusione del contratto o se il suo luogo di residenza o la sua dimora abituale non è noto al momento della conclusione del contratto. l'azione è archiviata.