Condizioni generali d'ordine
Condizioni generali d'ordine in vigore dal 03/2011
1.
generale
1.1 Le condizioni del fornitore che si discostano o integrano le presenti Condizioni generali di ordinazione non sono vincolanti per l'acquirente, anche se l'acquirente non si oppone o il fornitore dichiara di voler effettuare la consegna solo alle sue condizioni.
1.2 Gli ordini e le accettazioni nonché le loro modifiche e integrazioni devono avvenire in forma scritta. Accordi aggiuntivi verbali alla conclusione del contratto sono efficaci solo se confermati per iscritto dall'acquirente. Ciò vale anche per le modifiche contrattuali successive alla conclusione del contratto.
1.3 Se il fornitore non accetta l'ordine entro 14 giorni, il cliente ha diritto di recedere.
1.4 La cessione completa o il subappalto della fornitura e del servizio ordinati a terzi richiede il consenso scritto dell'acquirente.
2. Data di consegna e luogo di adempimento
2.1 La data di consegna concordata è vincolante. Le consegne anticipate sono consentite solo con il consenso dell'acquirente. La tempestività delle consegne senza montaggio o installazione dipende dalla ricezione all'indirizzo di spedizione fornito dal cliente. Per la puntualità delle consegne con installazione o montaggio nonché dei servizi è determinante la loro fornitura in condizioni accettabili.
2.2 In caso di inadempienza del fornitore, l'acquirente ha il diritto di esigere una penale contrattuale pari allo 0,5% del valore dell'ordine per settimana o frazione di settimana, ma al massimo del 5% del valore dell'ordine. Il cliente può esigere la penalità contrattuale se si riserva il diritto di farlo entro e non oltre un mese dall'accettazione delle ultime forniture o prestazioni da eseguire nell'ambito dell'ordine.
2.3 Luogo di adempimento per le consegne o le prestazioni del fornitore è l'indirizzo di spedizione indicato nell'ordine. Se non è indicato un indirizzo di spedizione e il luogo di adempimento non risulta dalla natura dell'obbligo, come luogo di adempimento vale l'indirizzo dell'acquirente.
3. Spedizione e prezzi
3.1 Gli articoli consegnati devono essere imballati e spediti correttamente. È necessario rispettare le norme di imballaggio e spedizione. Le bolle di consegna o le distinte di imballaggio devono essere allegate ad ogni consegna.
I numeri d'ordine e l'identificazione dell'acquirente richiesti nell'ordine devono essere indicati in tutti i documenti. Un avviso di spedizione deve essere inviato all'acquirente entro e non oltre il giorno della spedizione. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'acquirente a causa del mancato rispetto delle norme di cui sopra saranno a carico del fornitore.
3.2 I prezzi valgono franco luogo di adempimento.
4. Ricezione e accettazione della merce
In caso di forza maggiore, scioperi e serrate, il cliente ha il diritto di differire di conseguenza l'accettazione. L'accettazione avviene - nell'ambito del regolare svolgimento degli affari - immediatamente dopo il ricevimento o la messa in servizio, a condizione che la consegna sia conforme al contratto. In caso di consegne in eccesso che superano le normali dimensioni commerciali, l'acquirente si riserva il diritto di restituire la merce consegnata in eccesso a spese del fornitore.
Il fornitore rinuncia a contestare la tardiva denuncia dei difetti riscontrati; Questo vale sia per i difetti evidenti che per quelli nascosti.
5. Fattura e pagamento, divieto di cessione
5.1 La fattura deve riportare il numero dell'ordine e le indicazioni richieste nell'ordine.
5.2 I pagamenti vengono effettuati secondo le condizioni concordate nell'ordine. Sono ammessi sconti cassa anche in caso di compensazione o trattenuta per vizi.
5.3 Il fornitore non è autorizzato a cedere i suoi crediti nei confronti dell'acquirente o a farli ritirare da terzi senza il consenso scritto dell'acquirente; ciò non vale per la riserva di proprietà estesa.
6. Garanzia
6.1 Il fornitore garantisce che le sue forniture e prestazioni rimarranno esenti da errori per un periodo di 12 mesi dal trasferimento del rischio, a meno che la legge o il contratto non prevedano un periodo più lungo.
6.2 I termini di prescrizione legali decorrono dalla scoperta del difetto e, nel caso degli edifici, dall'accettazione. Tali termini sono sospesi dalla denuncia dei vizi.
6.3 Gli errori devono essere comunicati immediatamente per iscritto al fornitore non appena vengono scoperti nel normale svolgimento degli affari.
6.4 Fatti salvi i diritti di garanzia previsti dalla legge, il cliente ha il diritto di eliminare i difetti mediante riparazione o fornitura sostitutiva. Il fornitore sostiene tutte le spese sostenute in relazione all'identificazione ed eliminazione dei difetti, comprese quelle sostenute dall'acquirente. Ciò vale anche se le spese aumentano a causa dello spostamento dell'oggetto della fornitura in un luogo diverso dal luogo di adempimento e il fornitore ne era a conoscenza al momento della conclusione del contratto. In caso di ritardo, mancato o rifiuto di porre rimedio al difetto, l'acquirente ha inoltre diritto alla sostituzione a spese del fornitore. Il cliente può considerare fallita l'eliminazione del difetto se il primo tentativo di eliminare il difetto non è andato a buon fine. Indipendentemente da ciò, in casi urgenti l'acquirente ha il diritto di effettuare una sostituzione dietro rimborso delle spese risparmiate dal fornitore.
6.5 Per le riparazioni e le consegne sostitutive, il periodo di garanzia è di sei mesi dall'adempimento dell'obbligo di garanzia, ma non termina prima della fine del periodo di garanzia applicabile alle consegne o ai servizi originali.
7. Responsabilità del prodotto
Il fornitore manleverà l'acquirente da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che dovesse avanzare nei confronti dell'acquirente a causa di difetti del prodotto consegnato dal fornitore.
8. Diritti di proprietà industriale
Il fornitore si assume la responsabilità di garantire che l'oggetto della consegna sia libero da diritti di terzi. In caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, il fornitore è tenuto a risarcire all'acquirente tutti i danni da ciò derivanti e a terzi per la durata della loro validità. In questo caso l'acquirente ha anche il diritto di ottenere, a spese del fornitore, l'approvazione necessaria per la consegna, la messa in funzione, l'uso, la rivendita, ecc. dell'oggetto della fornitura da parte del titolare di tali diritti di proprietà.
9. Obblighi di informazione e di adeguata verifica
9.1 Se l'acquirente ha informato il fornitore circa la destinazione d'uso delle forniture o dei servizi, o se tale destinazione d'uso è riconoscibile al fornitore anche senza esplicito riferimento, il fornitore è tenuto a informare immediatamente l'acquirente se le forniture o i servizi del fornitore non sono adatti a questo scopo.
9.2 Le circostanze che mettono in pericolo il rispetto dei termini di consegna concordati devono essere immediatamente comunicate per iscritto all'acquirente per chiarire ulteriori azioni.
9.3 Il fornitore dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'acquirente eventuali modifiche nella tipologia di composizione del materiale lavorato o nel progetto costruttivo rispetto a consegne o servizi simili precedentemente forniti all'acquirente. Le modifiche richiedono il consenso scritto dell'acquirente.
9.4 Il fornitore deve garantire che le forniture e i servizi siano conformi alle norme sulla tutela dell'ambiente, sulla prevenzione degli infortuni e sulle altre norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulle norme di sicurezza e su tutti i requisiti legali applicabili nella Repubblica Federale Tedesca e deve informare il all'acquirente di particolari, eventuali esigenze di trattamento e smaltimento non generalmente note dovranno essere indicate ad ogni consegna.
10. Fornitura
10.1 Gli oggetti di ogni genere lasciati dall'acquirente al fornitore rimangono di proprietà dell'acquirente. Essi possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle forniture e dei servizi ordinati.
10.2 Il fornitore è tenuto a eseguire a proprie spese tutti i lavori di manutenzione e ispezione necessari e ad assicurare adeguatamente gli articoli forniti e a fornirne la prova all'acquirente su richiesta.
10.3 Se gli oggetti forniti dall'acquirente vengono trasformati o trasformati dal fornitore in un nuovo bene mobile, l'acquirente è considerato il produttore. In caso di accostamento o mescolamento inscindibile con altri beni, il cliente acquisisce la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore che gli oggetti avevano al momento dell'accostamento o mescolamento. Se avviene un collegamento o una mescolanza tale per cui gli oggetti del fornitore devono essere considerati come l'oggetto principale, si conviene che il fornitore trasferisce all'acquirente la comproprietà proporzionale; il fornitore conserva la comproprietà per l'acquirente.
11. Riservatezza
11.1 Il fornitore si impegna a mantenere segreti i documenti e le informazioni commerciali e tecniche non di dominio pubblico di cui viene a conoscenza nel corso del rapporto commerciale e ad utilizzarli esclusivamente per l'esecuzione delle forniture e dei servizi ordinati. Eventuali subappaltatori devono essere obbligati di conseguenza.
11.2 Nelle referenze o nelle pubblicazioni il fornitore può citare l'azienda o i marchi del cliente solo se il cliente ha precedentemente acconsentito per iscritto.
12. Pezzi di ricambio e disponibilità di consegna
12.1 Il fornitore è tenuto a fornire pezzi di ricambio a condizioni ragionevoli per il periodo di normale utilizzo tecnico, ma almeno 10 anni dopo l'ultima consegna dell'oggetto della fornitura.
12.2 Se il fornitore interrompe la consegna dei pezzi di ricambio dopo il termine indicato nella Sezione 12.1 o interrompe la consegna dell'oggetto della consegna entro tale termine, al cliente deve essere data la possibilità di effettuare un ordine finale.
13. Foro competente e diritto applicabile
13.1 Se il fornitore è un commerciante registrato, il foro competente esclusivo è il tribunale distrettuale di Schwabach o il tribunale regionale di Norimberga, anche per le procedure di assegni e cambiali. Lo stesso foro competente vale se al momento dell'avvio del procedimento il fornitore non ha un foro competente generale nella Repubblica Federale Tedesca. L'acquirente ha tuttavia il diritto di ricorrere a qualsiasi tribunale legalmente competente.
13.2 Si applica la legge della Repubblica Federale Tedesca. Non si applica la Convenzione delle Nazioni dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.